La riforma
E questo non perchè penso che la proliferazione di studi e studiosi sia da avversare, ma perchè l'autoreferenzialità della casta accademica ha come unico oggetto la perpetrazione di se stessa, e come unica funzione l'autoriproduzione di sterili èlite e così l'università diventa setta.
(Muriel Barbery, L'eleganza del riccio, e/o 2007)
Sinossi della Legge 9 gennaio 2009, n. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
(Gazzetta Ufficiale n. 6, 9 gennaio 2009)
Art. 3-ter
Valutazione dell'attività di ricerca
- 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.
- 2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
- 3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
- 4. I professori di Ia e IIa fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di Ia e IIa fascia e di ricercatori.
Sinossi dell'adunanza del 19 novembre 2009 del Consiglio Universitario Nazionale riguardante Art. 3ter commi 1 e 2 D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con L. 9 gennaio 2009, n. 1 - Anagrafe nazionale dei professori e dei ricercatori.
Premessa
è un concetto ormai largamente acquisito dall'epistemologia contemporanea (e quindi difficilmente contestabile) quello per cui l'appartenenza di un filone di studi e di ricerche a una data disciplina, e quindi la legittimità dei relativi protocolli d'indagine e di esposizione dei risultati, è determinata esclusivamente dal consenso della comunità di coloro che praticano la disciplina stessa...
L'individuazione di "criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni" è un processo che non può prescindere da un'accurata verifica delle opinioni espresse in materia da ciascuna comunità di studiosi. La definizione della "comunità di studiosi" deve necessariamente avere un orizzonte geografico (possibilmente internazionale) e una dimensione quantitativa tale da allontanare ogni sospetto di auto legittimazione da parte di piccoli gruppi autoreferenziali.
L'obiettivo indicato dalla legge e qui perseguito è solo l'individuazione di "requisiti minimi", di facile applicazione e verifica, che permettano di analizzare i prodotti sottoposti al giudizio sulla base di una logica binaria (accettazione/rigetto). A tal fine sembra inevitabile, nel caso degli articoli e delle monografie, concentrare l'attenzione non tanto sul singolo documento in quanto tale, quanto sul contesto e sulle modalità di pubblicazione.
Articoli su rivista
Attribuzione del codice ISSN.
- Come criterio di scientificità appare necessaria, per la maggior parte delle discipline, l'esistenza di una procedura di revisione degli articoli sottomessi per la pubblicazione, che subordini l'accettazione al parere favorevole di almeno due esperti, possibilmente anonimi. Resta comunque accettabile, almeno in una fase intermedia, il giudizio di un comitato scientifico che offra garanzie di terzietà rispetto agli autori.
Monografie e articoli su libri
- Attribuzione del codice ISBN.
- Come criterio di scientificità anche in questo caso risulterà necessario stabilire una procedura di accreditamento, articolata per case editrici e, ove necessario, per collane. L'editore, per qualificarsi come "scientifico", dovrà dotarsi di un comitato scientifico e di meccanismi di accettazione/rigetto basati su revisori sempre fornendo garanzie di terzietà.
- Appare invece del tutto impraticabile, per motivi organizzativi e per elementi di intrinseca ambiguità, l'ipotesi di prendere in esame in seconda istanza, in assenza di pubblicazioni automaticamente riconosciute come "scientifiche", altre pubblicazioni indicate dal docente.




